Statuto


Articolo 1 - LE FINALITÀ


L’Accademia è Ente Morale dal 1992.
L’Accademia ha lo scopo di promuovere in tutto il territorio della Repubblica Italiana il progresso scientifico didattico, tecnico e professionale delle scritture veloci (stenografia, scrittura alla tastiera, stenotipia, riconoscimento del parlato) e realizza iniziative culturali, di ricerca e di diffusione degli studi per il loro perfezionamento incluse le relative applicazioni dell’informatica e delle discipline collegate.
L’Accademia promuove la formazione professionale a ogni livello, ivi compreso quello universitario, nelle materie rientranti nello scopo sociale, a mezzo anche della costituzione di un apposito Ente di istruzione e formazione professionale.
Tale formazione professionale può essere rivolta ai soci e ai non soci.
A tal fine possono essere stipulate convenzioni con Enti pubblici o privati finanziatori per lo svolgimento di attività formative a categorie specifiche di utenze da qualificare.
L’attività di formazione potrà essere svolta direttamente dai soci dell’Accademia, o da esperti nominati dall’Accademia, nonché tramite un’attività con altri Enti pubblici o aziende private in possesso dei necessari requisiti di serietà, organizzazione e attrezzature.
L’Accademia opera con spirito di totale libertà e autonomia di ricerca.
L’Accademia non ha fini di lucro.

Articolo 2 - LA SEDE


Sede dell’Accademia è la città di Firenze e attualmente la sede legale è in Via Ricasoli 22 presso l’Istituto IDI Informatica S.r.l. - L’anno accademico e l’anno finanziario coincidono con l’anno solare.
Con delibera dell’Assemblea possono essere istituite delegazioni provinciali e nominato per queste delegazioni un delegato con potere di rappresentare l’Accademia nei confronti delle rispettive autorità provinciali, sentito il Presidente dell’Accademia.

Articolo 3 - GLI ORGANI


Sono organi dell’Accademia:

  1. L’Assemblea degli accademici.
  2. Il Presidente.
  3. Il Consiglio Accademico.
  4. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 4 - L’ASSEMBLEA


L’Assemblea generale è costituita da tutti i membri ordinari.
L’Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria, di norma una volta l’anno. In via straordinaria viene convocata quando sia ritenuto opportuno dal Consiglio Accademico (almeno cinque membri) o ne facciano richiesta scritta almeno 1/3 (un terzo) dei membri dell’Accademia indicando le motivazioni da inserire nell’Ordine del Giorno.
La convocazione è inviata dal Presidente ai Soci a mezzo email o altro mezzo informatico od in alternativa, per chi lo abbia richiesto, con lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima della data in cui si terrà la riunione. - La convocazione indicherà il giorno, l’ora della riunione, il luogo, l’Ordine del Giorno.
Ogni membro ordinario ha diritto ad un solo voto e può delegare per la partecipazione all’Assemblea un altro componente dell’Accademia. Ogni partecipante all’Assemblea non può avere più di una delega.
I membri onorari non hanno diritto di voto nelle Assemblee.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto e in seconda convocazione a maggioranza dei voti dei presenti qualunque sia il loro numero.
Le votazioni relative alle cariche o ai procedimenti a carico dei singoli accademici saranno tenute a scrutinio segreto, e non sono ammesse le deleghe.
L’Assemblea è presieduta da un Presidente dell’Assemblea eletto tra i presenti ad apertura di seduta.
Ad apertura di seduta l’Assemblea elegge altresì il Segretario dell’Assemblea. (In sua mancanza svolge tali funzioni il segretario dell’Accademia o un suo delegato).

Articolo 5 - COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA


Costituiscono competenze dell’Assemblea:

  • Le direttive generali dell’Accademia;
  • L’esame e l’approvazione dei conti consuntivo e preventivo;
  • L’elezione del Presidente e degli altri 8 membri del Consiglio Accademico, a scrutinio segreto;
  • L’elezione dei Revisori dei Conti e, in caso di scioglimento dell’Accademia, dei Liquidatori;
  • La nomina dei Probiviri;
  • Le modifiche dello Statuto;
  • La nomina e la revoca di Commissioni di studio (dirette da un Presidente);
  • La nomina dei nuovi accademici;
  • La determinazione della quota associativa annuale degli accademici (i soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale);
  • L’approvazione di delibere in ordine al conseguimento degli obiettivi statutari.

L’Assemblea per l’esame del consuntivo della gestione deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno; unitamente al consuntivo deve essere sottoposto alla approvazione dell’Assemblea il preventivo della gestione futura. Consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la sede dell’Accademia per l’esame da parte degli associati almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea.

Articolo 6 - IL PRESIDENTE


Il Presidente rappresenta l’Accademia. Può delegare a rappresentarlo un membro del Consiglio Accademico.
Dura in carica tre anni (come il Consiglio Accademico e il Collegio dei Revisori dei Conti) e può essere rieletto.
In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente oppure da un Membro del Consiglio Accademico.
Assume impegni di qualsiasi natura su deliberazione dell’Assemblea o del Consiglio Accademico.
Convoca l’Assemblea, ordinaria e straordinaria ed il Consiglio Accademico (per sua iniziativa o ricorrendo le altre condizioni previste dallo Statuto).
Presiede il Consiglio Accademico. In caso di parità nelle delibere il suo voto è determinante.
Formula l’Ordine del Giorno per l’Assemblea e per le riunioni del Consiglio Accademico (tenendo conto delle indicazioni ricevute in merito anche dai membri del Consiglio Accademico o dall’Assemblea).
Promulga i Regolamenti ritenuti necessari per la vita dell’Accademia e per le sue emanazioni.

Articolo 7 - IL CONSIGLIO ACCADEMICO


È costituito da nove membri (Presidente e 8 Consiglieri), eletti dall’Assemblea.
I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Nei casi di dimissioni o di revoca subentrano nell’ordine i maggiori votati.
Il Consiglio Accademico ha le seguenti competenze:

  1. Rende esecutive le deliberazioni dell’Assemblea
  2. Elegge al suo interno:
    1. A. Il Vicepresidente dell’Accademia
    2. B. Il Segretario (che può anche essere cooptato esternamente al Consiglio Accademico)
    3. C. Il Tesoriere
  3. Promuove la formazione di Commissioni di studio e ne favorisce le attività.
  4. Cura lo sviluppo della Biblioteca e ne assicura la funzionalità.
  5. Dispone l’impiego delle somme deliberate dall’Assemblea per il raggiungimento delle finalità dell’Accademia.
  6. Delibera a maggioranza dei partecipanti alla riunione, purché siano presenti almeno 5 componenti, sui problemi relativi alle finalità dell’Accademia e alla sua gestione. Le deliberazioni che comportino spese superiori alle effettive disponibilità di bilancio sono adottate sotto la personale responsabilità dei Consiglieri e devono essere ratificate dall’Assemblea, a pena di nullità.
  7. Redige i Regolamenti necessari alla vita dell’Accademia.

Il Consiglio Accademico è convocato dal Presidente per email od altro strumento elettronico od in alternativa, per chi lo richiede, con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della data della riunione.
La convocazione può essere richiesta anche da almeno tre membri del Consiglio Accademico.

Articolo 8 - COMPONENTI O SOCI DELL’ACCADEMIA


Gli Accademici si distinguono in: ordinari o effettivi e onorari.
Sono Soci onorari (in numero non superiore a 1/5 di tutti gli iscritti): studiosi o personalità di chiara fama che abbiano contribuito al raggiungimento dei fini statutari dell’Accademia.
Sono Soci ordinari: docenti, studiosi, professionisti che contribuiscono, attraverso la loro operosità, alla valorizzazione, al progresso, alla diffusione delle discipline accademiche.
La qualifica di socio onorario viene proposta dal Consiglio Accademico e attribuita dall’Assemblea.
Sono inoltre considerati soci onorari i soci che rivestono tale qualifica al momento della stipula del presente atto.
Si è ammessi all’Accademia per voto favorevole dell’Assemblea che valuta le presentazioni fatte dal Presidente o da almeno due membri.
L’Assemblea vota con l’osservanza delle maggioranze di cui all’art. 4 dello Statuto e - a richiesta di 1/3 dei presenti - a scrutino segreto.
I Membri dell’Accademia possono essere privati della nomina per indegnità morale, previa valutazione dell’Assemblea e votazione a norma di Statuto.
Il mancato versamento di tre quote annue comporta la decadenza da membro dell’Accademia.
In caso di dimissioni queste potranno essere respinte dal Consiglio Accademico: se ripresentate dovranno essere accolte.

Articolo 9 - REVISORI DEI CONTI


I Revisori dei Conti, associati e non, sono eletti dall’Assemblea in numero di tre, previo accertamento di specifica professionalità, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
I Revisori vigilano sull’andamento della gestione economica e ne riferiscono all’Assemblea con una relazione.
I Revisori eleggono al loro interno il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10 - PROBIVIRI


Nel caso di controversie tra gli accademici e di perplessità interpretative dello Statuto, l’Assemblea nomina tre Probiviri scelti tra gli stessi accademici, ai quali vengono deferite le questioni. Essi giudicano senza formalità di procedure e il loro "lodo" sarà appellabile secondo le norme di legge.

Articolo 11 - FONDO ECONOMICO


È costituito:

  1. Dalle rendite di patrimonio.
  2. Da contributi e quote degli associati.
  3. Dalle eventuali eccedenze delle gestioni precedenti.
  4. Dal patrimonio formato dai beni mobili e immobili e dei valori che per acquisti, lasciti, donazioni o per altro titolo vengano in legittimo possesso dell’Accademia.

Articolo 12 - LA BIBLIOTECA


Per il conseguimento dei fini statutari l’Accademia si è dotata di una Biblioteca di studi stenografici, dattilografici e di discipline che hanno attinenza con gli interessi dell’Accademia.
La Biblioteca dell’Accademia ha la sua sede in Piazza Duomo 6, nei locali gentilmente concessi dall’Istituto IDI Informatica S.r.l.
Essa è costituita essenzialmente da "fondi" donati alla Biblioteca stessa.
Il patrimonio della Biblioteca può essere incrementato da acquisizioni effettuate con stanziamenti a tal fine deliberati dall’Assemblea o dal Consiglio Accademico.
In caso di scioglimento dell’Accademia, o di suo cambiamento di sede, la Biblioteca verrà donata alla Biblioteca fiorentina meglio in grado di assicurare la creazione di un corpus bibliografico agibile.

Articolo 13 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE


Per tutto quanto non previsto nel vigente statuto sociale, valgono le disposizioni del Libro I - titolo II del codice civile.

Firenze, 18 febbraio 2012

F.to Carlo Rodriguez – Presidente dell’Accademia
F.to Rosanna Montano – Notaio